FORTI INCENTIVI DAL D.L. SULLA COMPETITIVITA’
E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri l’11 marzo u.s. relativo al Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico, Sociale e Territoriale, il cosiddetto “Decreto sulla competitività”.
Nel decreto sono inserite due norme di grande interesse per la vita e la gestione delle associazioni di promozione sociale.
La prima, di sicuro la più significativa, è relativa al forte ampliamento dei limiti di deducibilità dal reddito del donatore (persona fisica o impresa collettiva) per le erogazioni liberali a favore delle citate associazioni iscritte nel registro nazionale di cui all’art. 7 della legge 383/2000. Medesimo trattamento è previsto per le donazioni a favore delle Onlus.
La seconda, consiste nella cancellazione della disposizione che prevedeva adempimenti a carico dei soggetti fruitori di agevolazioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale, varata dal Governo in sede di legge finanziaria 2005 (si veda filorosso del 10 febbraio 2005).
Vediamole entrambe più da vicino
EROGAZIONI LIBERALI ALLE APS (art. 14, commi da 1 a 6).
E’ noto che da tempo il Forum permanente del terzo settore, i suoi coordinamenti e le organizzazioni in esso rappresentate, avevano dato vita ad una campagna volta ad ottenere il varo di norme idonee ad incentivare le donazioni, da parte di privati ed imprese, a favore del non profit. In questa direzione, come ricorderete, l’’Arci e il Coordinamento delle Associazioni di Promozione Sociale del Forum avevano avanzato richieste specifiche (tra le molte ignorate) anche all’interno delle proposte per la modifica della Legge finanziaria ( o meglio delle ultime leggi finanziarie)
E tuttavia in una prima fase tanto le istituzioni interpellate, quanto i primi provvedimenti normativi proposti, parevano indicare la volontà e l’intenzione di relegare gli strumenti agevolativi a favore delle sole Onlus.
In netto contrasto con tale orientamento, purtroppo diffuso, di totale disconoscimento della nostra identità e del nostro ruolo sociale, abbiamo attivato tutti i canali possibili per far sì che le Associazioni di Promozione Sociale rientrassero nel novero delle organizzazioni destinatarie delle agevolazioni; e pertanto, oggi, accogliamo con soddisfazione il varo della norma secondo gli indirizzi auspicati.
Sul piano dei contenuti, la norma prevede che le erogazioni liberali siano deducibili, per il donatore, nel limite del 10% del suo reddito complessivo ed entro il massimale di 70.000,00 euro annui. Resta ferma la possibilità, per le imprese donatrici, di avvalersi, in luogo della predetta norma, delle disposizioni di cui all’art. 100 del t.u.i.r. (che prevede, ricordiamo, la deducibilità dal reddito dell’azienda delle erogazioni ad aps fino a € 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa), ma viene comprensibilmente precisato che una erogazione che si avvalga dei benefici della nuova normativa non può essere oggetto di ulteriori agevolazioni o deduzioni.
La disposizione prevede, quale presupposto per avvalersi della deduzione entro i nuovi e più ampi limiti, che il soggetto beneficiario
a) tenga scritture atte a rappresentare in maniera completa ed analitica le operazioni poste in essere nel periodo di gestione,
b) rediga, altresì, entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale, un documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di periodo.
E’ evidente che le caratteristiche di tali scritture e del documento citati dovranno essere oggetto di ulteriori precisazioni, e ci auguriamo che le legittime esigenze di trasparenza di tali operazioni non si traducano in adempimenti particolarmente onerosi sia sotto il profilo organizzativo che economico.
La normativa prevede sanzioni pesanti per l’indebita deduzione delle liberalità, con maggiorazione del 200% della sanzione ordinaria. Vi è poi una norma residuale che prevede l’obbligazione in solido dell’ente e dei suoi amministratori laddove venisse accertata l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico.
L’ABOLIZIONE DELLA NORMA SUGLI ILLECITI (art. 4, comma 1, lett. a)
Vale a dire l’abolizione di quella disposizione prevista all’art. 1, comma 82 della legge finanziaria 2005, che aveva introdotto nuovi adempimenti amministrativi in capo agli enti fruitori di agevolazioni in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale.
Come ricorderete, avevamo fin dal principio sostenuto con forza, in differenti sedi e occasioni, la necessità di avviare quanto meno una revisione del testo normativo, per la evidente sproporzione tra il livello degli adempimenti richiesti (e la loro conseguante onerosità) ed il fine perseguito. A ciò si aggiunga il potenziale rischio di confusione se non di conflitto che la disposizione rischiava di produrre sovrapponendosi per molti aspetti alla vigente L. 231/2001 sugli illeciti amministrativi.
Ci sembra pertanto condivisibile la decisione del legislatore che, recependo evidentemente, le perplessità e le critiche mosse da più parti all’indirizzo della disposizione citata, ha proceduto alla sua abolizione.
Ufficio Studi
Filo Rosso Aggiornamenti
Roma 18 marzo 2005