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Intrattenimenti nelle associazioni

il punto sulla base imponibile e sulla certificazione dei corrispettivi

Intrattenimenti: base imponibile. L’imposta si applica:

1. sul prezzo dei titoli di accesso;

2. sulle quote associative, per il valore riferibile all’attività di intrattenimento;

3. sugli aumenti delle consumazioni e dei servizi offerti in occasione dell’intrattenimento, nonché delle cessioni e dei servizi accessori obbligatoriamente imposti;

4. sui proventi da sponsorizzazioni e contributi da chiunque erogati legati all’evento (ivi incluso il valore normale delle dotazioni eventualmente acquisite per l’organizzazione dell’iniziativa);

5. su ogni altro provento comunque connesso all’iniziativa.

Intrattenimenti: certificazione dei corrispettivi. E’ prevista l’emissione di titoli di accesso attraverso l’installazione di appositi misuratori fiscali. La norma subisce delle eccezioni (normativa di esonero) con riferimento alle seguenti categorie di associazioni e di fruitori dell’intrattenimento:

1. Associazioni di promozione sociale: l’esonero interessa soltanto le attività rivolte ai soci.

2. Associazioni in regime di legge 398/91: vale l’identico esonero previsto per le Aps (art. 6, comma 3-bis, d.P.R. 640/72).

3. Associazioni sportive dilettantistiche e pro-loco: sono esonerate dall’emissione dei titoli di accesso per le attività svolte nei confronti di chiunque ed a prescindere dal regime contabile adottato. Certificano i corrispettivi attraverso titoli di ingresso vistati dalla SIAE (in sostanza, si tratta di una conferma del regime normativo previgente, che nella pratica, in virtù della transizione, così come prevista e normata dal d.P.R. 544/99, art.11, non è stato mai abbandonato). Disposizioni di attuazione della normativa in discorso, relativi all’approvazione dei modelli di annotazione dei titoli di accesso (sostanzialmente delle dichiarazioni di incasso, cui vanno ad aggiungersi dei prospetti, rispettivamente, per gli abbonamenti rilasciati nel mese e per l’annotazione delle rimanenze dei titoli, cioè di titoli vistati ma non usati) sono state dettate con provvedimento Agenzia delle Entrate 20 novembre 2002.

Altre previsioni di esonero. L’obbligo di emissione dei titoli di accesso viene meno, altresì, nei seguenti casi:

a) organizzazione occasionale di attività di intrattenimento. Quando le iniziative organizzate dalle associazioni non hanno caratteristiche di sistematicità e ricorrenza è possibile attivare la procedura prevista dall’art. 3 del d.P.R. 544/99 (dichiarazione di inizio attività alla SIAE prima dell’evento e rendicontazione, tramite apposito prospetto ed alla stessa SIAE, dei corrispettivi percepiti entro il quinto giorno dal termine dell’intrattenimento. Versamento dell’imposta entro i medesimi termini);

Se le attività di intrattenimento occasionali sono svolte congiuntamente ad attività soggette a certificazione attraverso scontrino o ricevuta fiscale (ad esempio in caso di attività di somministrazione pasti), i corrispettivi dell’intrattenimento possono essere certificati tramite i medesimi documenti (naturalmente nel caso in cui l’intrattenimento sia rivolto a non soci).

b) attività di minima importanza. Disciplinate dall’art. 14 del d.P.R. 640/72, si riferiscono a soggetti il cui volume d’affari per attività di intrattenimento nell’anno solare precedente sia stato uguale o inferiore a € 25.822,84. Tali contribuenti minori possono certificare i corrispettivi da intrattenimenti attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato adattati (ossia recanti informazioni sul tipo di intrattenimento, data, ora e prezzo dell’evento); la base imponibile è pari a quella ordinaria decurtata del 50%; un’analoga disposizione è prevista in caso di organizzazione di spettacoli (Tab. C allegata al d.P.R. 633/72) ma è specificamente previsto che essa non possa essere applicata alle associazioni in regime ex l. 398/91.

c) Attività di intrattenimento abituali organizzate congiuntamente ad altre non soggette. Valgono le agevolazioni su descritte per le attività di minima importanza.

CONCLUSIONI

Non esistono norme agevolative specifiche in tema di certificazione dei corrispettivi da intrattenimenti per le aps o per le associazioni culturali in regime ex. L. 398/91 con riguardo alle attività rivolte verso non soci.

Laddove ve ne siano i presupposti, e con i limiti descritti per ciascuna fattispecie, possono essere utilizzate le norme relative alle attività occasionali o a quelle di minima importanza. In questo secondo caso, però, le attività da intrattenimento dovrebbero comunque essere certificate da ricevuta o scontrino fiscali. Questa circostanza è piuttosto singolare se si pensa che le associazioni 398/91 sono esplicitamente esonerate dall’emissione di tali titoli per le attività commerciali svolte, per cui si troverebbero ad operare su un doppio binario (ricevuta o scontrino per gli intrattenimenti, nessun documento, eccetto l’annotazione nell’apposito prospetto, per le altre attività commerciali Iva e II.DD.). E’ evidente che è necessario operare perché la normativa approntata per le associazioni sportive dilettantistiche (v. più su prg. dedicato), poi estesa anche alle pro-loco, sia resa efficace (attraverso apposita norma legislativa) per le associazioni in regime 398/91 in genere (o, nello specifico, per le sole aps).

Sarebbe ovviamente opportuno anche pensare, per le aps, ad un alleggerimento della base imponibile, in particolare direi eliminando il concorso dei contributi e delle dotazioni in beni messi a disposizione.

Ufficio Studi

Filo Rosso Aggiornamenti

Roma, 17 giugno 2003

 

 

17.06.2003

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