E’ pervenuta presso quest’Ufficio Studi una richiesta di chiarimento circa l’attuale stato della normativa inerente gli obblighi previdenziali conseguenti all’instaurarsi di un rapporto di associazione in partecipazione con prestazione di lavoro, di cui agli artt. 2549 e ss. del c.c..
Pur richiamando, sul tema, quanto già esposto nella nota filorosso diramata da codesto Ufficio nel marzo 2004, riteniamo l’occasione utile al fine di riepilogare il quadro normativo vigente sia con riferimento ai lavoratori citati, sia con riguardo, altresì, ai lavoratori autonomi occasionali, anch’essi interessati, nel corso dell’anno che volge al termine, da importanti novità in materia previdenziale. L’occasione ci pare, altresì, propiziata dall’emanazione della Circolare Inps n. 152 del 22 novembre 2004, la quale fornisce istruzioni circa l’invio, con decorrenza 1 gennaio 2005 e cadenza mensile, dei Modelli EMens,, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 44 del d.l. 269/2003, come convertito nella legge n. 326/2003. Tali modelli, destinati a sostituire il GLA, dovranno essere trasmessi telematicamente all’INPS, anche tramite intermediari abilitati, oltre che dai datori di lavoro, dai committenti dei soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 26, comma 2, legge 335/95 (ossia dai committenti di collaboratori a progetto, di collaboratori non interessati dalla riforma Biagi, cosiddetti mini co.co.co., e dei lavoratori autonomi occasionali tenuti all’iscrizione a detta gestione) nonchè dagli associanti laddove l’associato presti attività lavorativa. I modelli citati trasmetteranno i dati retributivi e previdenziali relativi ad ogni lavoratore, consentendo, pertanto, all’Istituto, di avere una situazione aggiornata, con cadenza mensile, delle posizioni contributive di ciascun prestatore. Il primo invio è previsto entro il 2 maggio 2005 e riguarderà i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Successivamente la trasmissione dovrà avvenire, ribadiamo, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
Quanto al quadro normativo complessivamente vigente sul tema della previdenza dei lavoratori autonomi occasionali e dei lavoratori-associati in partecipazione, ricordiamo quanto segue.
Lavoratori autonomi occasionali. La norma istitutiva della tutela pensionistica e previdenziale è l’art. 44, l. 326/2003. L’obbligo contributivo scatta al superamento della soglia di reddito di € 5.000,00 (fascia di esenzione). L’iscrizione alla gestione previdenziale, la stessa istituita per i collaboratori coordinati, è a cura del lavoratore ma la ritenuta previdenziale deve essere effettuata dal committente, sul compenso lordo e con facoltà di rivalsa di 1/3 del contributo. Per l’anno 2004, e con riferimento a lavoratori non assistiti da altra forma previdenziale obbligatoria né titolari di pensione diretta, l’aliquota è stabilita al 17,80% fino a € 37.833,00 e di un punto percentuale in più per redditi superiori e fino a € 82.401,00. Il versamento viene effettuato tramite Mod. F24, entro il 16 del mese successivo all’erogazione del compenso che supera la fascia di esenzione, utilizzando le stesse causali dei collaboratori (CXX per prestatori senza altra tutela previdenziale). Stante gli obblighi ricadenti sui committenti, abbiamo suggerito, e ribadiamo in questa sede, di chiedere ai prestatori il rilascio di apposita dichiarazione circa il superamento o meno della soglia di reddito esente.
Associati in partecipazione. Il quadro degli adempimenti connessi alla tutela pensionistica degli associati in partecipazione che prestano attività lavorativa è, a tutt’oggi, non ancora definito, persistendo la mancata emanazione del decreto previsto dalla norma istitutiva della tutela in questione (art. 43, l. 326/2003), decreto cui è stata demandata l’implementazione della gestione separata afferente. Di fatto, ciò impedisce il versamento dei contributi già maturati, che potranno comunque essere versati, senza sanzioni, in seguito all’emanazione delle istruzioni Inps relative, a loro volta successive, ovviamente, alla pubblicazione del decreto citato. I punti fermi circa la previdenza degli associati attengono, sinteticamente, ai seguenti aspetti:
1.aliquota contributiva: 17,30% fino alla soglia di reddito, per l’anno 2004, già citata per i lavoratori occasionali, con aumento di un punto percentuale per i redditi superiori e fino a € 82.401,00;
2.ripartizione del contributo: 55% sull’associante, 45% sull’associato;
3.adempimenti strumentali e sostanziali: sono a carico dell’associante, stante il richiamo alla normativa sui collaboratori;
4.versamento: tramite Mod. F24, utilizzando la causale ASS;
5.termini di versamento: entro il 16 del mese successivo alla corresponsione, anche di eventuali acconti;
6.termini di iscrizione: 30 giorni dall’inizio del rapporto, utilizzando l’apposito modello, scaricabile anche dal portale dell’INPS, e allegando copia del contratto.
Conclusioni. La previdenza dei lavoratori autonomi occasionali, nonostante alcune incertezze circa le conseguenze di una diminuzione del reddito entro la soglia di esenzione in sede di computo annuale, già, peraltro, sottolineate da codesto Ufficio in precedente nota, è sostanzialmente definita nel suo modello complessivo ed, altresì, negli aspetti operativi. La stessa considerazione non può essere svolta per la tutela prevista a favore degli associati in partecipazione, a causa della mancata emanazione del decreto attuativo previsto dalla norma istitutiva, con conseguente impossibilità a provvedere, allo stato attuale, ai versamenti. Riteniamo che non possano, in tali condizioni, essere trattenute, allo scopo, somme all’associato. Tuttavia, stante il perdurare di tale situazione di transizione, si pone il problema di come operare allorché il rapporto venga interrotto. Riteniamo che, in tali casi, sussistano le condizioni per ritenere le somme Inps a carico dell’associato, onde poter poi provvedere al relativo versamento. L’operazione dovrà essere supportata da adeguata documentazione, firmata, per ricevuta, dall’associato.
Ufficio Studi
Filo Rosso Aggiornamenti
Roma 27 dicembre 2004