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Ministero dell'Interno Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo

Ministero dell'Interno Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo OGGETTO: SITUAZIONI IN MALI. Di seguito alle circolari n. 3615/CN del 2 aprile 2012 e n. 3756/CN del 23 aprile 2012, concernente l'oggetto, ed in relazione ai quesiti che continuano a pervenire da parte di alcuni Presidenti di Commissioni Territoriali in merito al comportamento da tenere nei confronti dei richiedenti protezione internazionale provenienti dal Mali, si comunica che lo scrivente ha sottoposto la problematica in argomento alla Commissione Nazionale nella seduta del 13 giugno 2012. Nella circostanza, la CN, ha preso atto della relazione, che si unisce in copia, predisposta dal competente Ufficio Affari Internazionali e Comunitari, sulla situazione di grave crisi umanitaria in cui versa il Mali. La commissione al riguardo ha ritenuto che la situazione conflittuale sia tuttora in evoluzione e che, nonostante nella citata relazione si parli del Nord del Paese, risulta difficile, in mancanza di notizia ed elementi più dettagliati, delimitare ben difinite aree a rischio, anche perchè le rimanenti aree del paese potrebbero essere, da un momento all'altro, coinvolte nella stessa situazione conflittuale che, attualmente, riguarderebbe il territoprio settentrionale del Mali.

Parere direttiva 466

Parere direttiva 466 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE

Sentenza del Tar Lazio art. 26 comma 7 D.l.vo 286/98

Sentenza del Tar Lazio  art. 26 comma 7 D.l.vo 286/98 Sentenza del TAR Lazio in tema di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo per commissione di reati in tema di falso e tutela del diritto d'autore. Si tratta di una lettura interessante dell'applicazione dell'art. 26 comma 7 D.Lvo 286/98, comma introdotto con la Bossi Fini per colpire soprattutto alcune etnie dedite al lavoro autonomo.

Reato di clandestinita' - Questione di legittimita' costituzionale - Torino

Reato di clandestinita' - Questione di legittimita' costituzionale - Torino Reato di clandestinità: a Torino il giudice solleva la questione di legittimità costituzionale Il Tribunale di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo dell'art. 10 bis D.L.vo n. 286/98 come introdotto dall'art. 1 co. 16 Legge 15 luglio 2009, n. 94 in relazione agli artt. 2, 3 co. 1 e 25 co. 2 Cost. Dopo il Tribunale di Pesaro e quello di Trento, anche a Torino un giudice di pace ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis D.L.vo n. 286/98 sollevata lo scorso settembre dal procuratore Giancarlo Caselli . Nel sollevare la questione, il giudice ha aggiunto qualche concetto. La Consulta, dunque, viene interpellata per vagliare l'aderenza della legge agli articoli 2, 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, nonchè per verificarne la «ragionevolezza». La norma, secondo il giudice, potrebbe essere in contrasto con il principio di eguaglianza davanti alla legge («situazioni simili sono trattate in maniera diversa»); duplica le procedure per le espulsioni, cosa che non rispetta il principio secondo cui i pubblici uffici vanno organizzati assicurando il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; incide sulla ragionevole durata del processo; introduce un reato di semplice «condotta» che ricorda -è scritto nell'ordinanza - un passo della dottrina penale tedesca dell'Ottocento poi superato e «decisamente criticato»; presenta infine aspetti rilevanti nello specifico processo al giardiniere egiziano «anche per i risvolti umani e sociali che influirebbero sullo straniero, sulla sua famiglia e sull'educazione del figlio». Tribunale di Torino, Ordinanza 6 ottobre 2009

Circolare sui minori stranieri

Circolare sui minori stranieri In allegato una circolare del Ministro dell'Interno che risolve positivamente alcune questioni relative: a) al rilascio del permesso per motivi familiari al compimento dei 14 anni; b) alla conversione del permesso per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela al compimento dei 18 anni; c) alla possibilita' di rinnovare il permesso per motivi familiari anche dopo il compimento dei 18 anni per i figli che restino a carico del genitore.
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